Il periodo di quarantena obbligatoria non rientra nel calcolo del comporto.
Come noto, il comporto è il periodo di tempo durante il quale il lavoratore non in grado di fornire la propria prestazione per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio ha comunque diritto a mantenere il proprio posto di lavoro, continuando a percepire la retribuzione. In altre parole, secondo quanto previsto dal Codice civile (art. 2110), il datore di lavoro non può procedere al licenziamento se le assenze del lavoratore non superano il periodo di tempo previsto dal contratto collettivo applicato.
Come anticipato, il periodo di comporto è un istituto posto a tutela del lavoratore temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria prestazione e può essere inteso come comporto secco – che prende in considerazione il singolo episodio di malattia – o come comporto per sommatoria – che tiene in considerazione tutte le assenze del lavoratore in un determinato periodo di tempo. Quest’ultima ipotesi è stata introdotta dal legislatore all’espresso fine di contrastare l’assenteismo.
È interessante chiedersi, in questo periodo di emergenza sanitaria, se per il calcolo del comporto si debbano tenere in considerazione i giorni che il lavoratore deve trascorrere in quarantena nel rispetto delle previsioni governative, ad esempio in caso di contatto diretto con un soggetto risultato positivo al Covid.
La risposta sembrerebbe essere negativa poiché, come recentemente segnalato (tra gli altri anche) dal Tribunale di Asti, il legislatore ha infatti inteso tutelare coloro che siano costretti ad assentarsi dal lavoro poiché sottoposti alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario. La ratio delle previsioni legislative, difatti, è quella di non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell’assenza dal lavoro che sia riconducibile alle misure di prevenzione e di contenimento previste al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19, in tutte le ipotesi di possibile o acclarato contagio dal virus e a prescindere dallo stato di malattia, che – come ormai noto – può coesistere o meno con il contagio (caso dei positivi asintomatici).
Il testo integrale dell'ordinanza è disponibile qui.
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