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La procedura per l'impugnazione del licenziamento illegittimo.

All’atto pratico impugnare il licenziamento significa contestare la decisione del datore di lavoro, comunicandogli che il provvedimento con cui ha interrotto il rapporto di lavoro è ritenuto illegittimo. In questo senso, non ha alcun rilievo la natura del licenziamento, poiché il licenziamento può sempre essere impugnato, a prescindere dalla circostanza che si tratti di licenziamento disciplinare (per giusta causa), di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico).

Come si impugna un licenziamento illegittimo? Secondo una procedura articolata in due fasi distinte:
- La prima fase, in un certo senso propedeutica, ha natura stragiudiziale: il lavoratore deve inviare al datore di lavoro, entro 60 giorni dal licenziamento, una comunicazione scritta dalla quale deve emergere la volontà di opporsi. Questa prima comunicazione, che il lavoratore può compilare senza alcuna assistenza legale, può anche non contenere i motivi che fondano la contestazione; inoltre, non è necessario rispettare il termine di 60 giorni se il licenziamento è stato pronunciato oralmente.
- La seconda fase ha invece natura giudiziale: entro 180 giorni dal licenziamento il lavoratore, assistito da un legale, può presentare ricorso al Tribunale competente. ATTENZIONE, però: questa seconda fase può essere intrapresa efficacemente solo se è stato rispettato il termine (si è detto, 60 giorni) per la contestazione stragiudiziale. Ciò significa che se il lavoratore non ha comunicato al datore di lavoro in via stragiudiziale la propria intenzione di opporsi al licenziamento, non può procedere dinnanzi al Tribunale. In questo caso, comunque, non tutto è perduto: è vero che il lavoratore non potrà più chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma in presenza delle condizioni previste dalla legge si potrà ottenere il risarcimento del danno subito a causa del licenziamento illegittimo.

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