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Come contestare le sanzioni disciplinari?

La sanzione disciplinare è che la reazione del datore di lavoro ad un comportamento del lavoratore contrario a quanto stabilito dalla legge, dal contratto collettivo, dal contratto individuale o dal regolamento aziendale. Si tratta di uno degli aspetti del potere disciplinare del datore di lavoro, un potere che, però, non può essere esercitato arbitrariamente. 

Le sanzioni disciplinari possono, non a caso, essere contestate, laddove non siano rispettati i requisiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

Anzitutto, è bene sottolineare che la sanzione è solamente la fase finale, l’esito di un vero e proprio procedimento disciplinare, che si articola in più fasi.

In primo luogo, il datore di lavoro deve procedere alla trasmissione al lavoratore di una comunicazione scritta dalla quale emerga quale condotta viene contestata. Tale lettera di contestazione deve presentare necessariamente tre requisiti. Deve essere:

  • Specifica, ovvero indicare il fatto contestato in maniera puntuale e dettagliata;
  • Tempestiva, ovvero essere trasmessa al lavoratore entro un breve periodo di tempo;
  • Immutabile, nel senso che il contenuto della contestazione non potrà essere modificato in un secondo momento.

Con la lettera di contestazione, il datore di lavoro deve indicare al lavoratore un termine – c.d. termine di raffreddamento, di almeno 5 giorni - entro il quale presentare le proprie osservazioni. Nel caso in cui il datore decida di non accettare le giustificazioni presentate può procedere all’irrogazione della sanzione, che dovrà essere commisurata alla gravità del fatto secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

A questo punto, per impugnare la sanzione effettivamente applicata, il lavoratore potrà percorrere tre diverse strade alternative:

  • Entro 20 giorni dall’irrogazione della sanzione, potrà richiedere la costituzione di un Collegio Arbitrale dinnanzi alla competente Direzione Provinciale del lavoro;
  • Potrà proporre ricorso al Tribunale competente in funzione di giudice del lavoro, entro il termine di 10 anni;
  • Potrà fare riferimento ad una delle procedure di conciliazione previste nel CCNL applicato.

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