E' risarcibile il danno subito dal lavoratore andando a prendere il caffè?
Secondo la Corte di Cassazione, il danno subito dal dipendente nel tragitto per andare a prendere il caffè non rientra tra quelli risarcibili dal datore di lavoro, poichè a tal fine è necessario che il danno si sia verificato nello svolgimento di un’attività strettamente lavorativa, o comunque connessa o accessoria.
Gli Ermellini, in una recente pronuncia (Ord. n. 32473/2021), hanno sottolineato che ai fini dell’indennizzo non è necessario che l'infortunio si verifichi “nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa” essendo sufficiente il nesso tra lavoro e rischio (“nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione a rischio”).
Tale rischio, però, non può mai presentarsi come rischio c.d. “elettivo”, ovvero scaturito da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi e per soddisfare esigenze personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa. Pertanto, non può essere ricondotta alla "occasione di lavoro" l'attività non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalità di tempo o di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontà di scelta del lavoratore.
La Corte ha inoltre richiamato una propria precedente pronuncia (n. 4492/1997), la quale già statuiva che pur non essendo strettamente necessaria la circostanza che (il danno) si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorre tuttavia che sussista sempre un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio assicurato, nel senso che il rischio indennizzabile anche se non è quello insito nelle mansioni svolte dall'assicurato (c.d. rischio specifico), non può comunque essere totalmente estraneo all'attività lavorativa.
Il testo integrale dell'ordinanza della Corte di cassazione è disponibile al seguente link.