L’obbligo vaccinale per il personale sanitario non è discriminatorio.
Questo è quanto indicato nella recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, ord., 4 febbraio 2022, n. 583), nel rigettare l'ordinanza cautelare del Tar Veneto.
Per il Consiglio di Stato nel bilanciamento dei molteplici interessi in gioco, tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali, deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica, in particolare quella degli utenti della sanità pubblica e privata, in un’ottica di solidarietà sociale in favore delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili
L'obbligo vaccinale per il personale sanitario risulterebbe addirittura consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, la quale postula la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia.
Il Consiglio ha ritenuto che, anche alla luce dell'evoluzione della ricerca scientifica, non si ravvisino ragioni per rimeditare i principi già espressi, poiché le misure di cui è causa si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari. Spostando il campo di osservazione, può ammettersi che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi sia da ritenere recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica
Ancora, ha rilevato il Consiglio che come da tempo chiarito dalla Corte costituzionale in tema di tutela della salute, ai sensi dell' art. 32 della Costituzione, “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
L'intera sentenza può essere consultata al seguente link.
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